Obbligo Green pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre – cartellonistica

Come oramai noto, il Governo ha esteso l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
Questo è quanto è previsto nel Decreto-Legge n. 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Leggi il testo del DL 127/2021. 

In estrema sintesi, con riferimento al settore privato:

  • dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta, il green pass;
  • questa prescrizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono nei predetti luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. collaboratori, fornitori), di formazione (es. stage) o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni; sono esenti: i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con Circolare del Ministero della Salute;
  • i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del green pass dei lavoratori, ivi compresi ogni altro soggetto che presti la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione:

  • prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni circa il possesso del green pass;
  • le verifiche dovranno esser svolte secondo le modalità indicate con il DPCM dello scorso 17 giugno, quindi, attraverso l’App VERIFICA C19, disponibile su AppStore e PlayStore;

Si specifica che i lavoratori che al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro risultino privi del green pass, o comunque comunichino di non esser in possesso di detta certificazione, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto lavorativo.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

•             Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

Per chi viola le disposizioni suddette è previsto il seguente trattamento sanzionatorio:
–     per il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro senza green pass è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
–     per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di verifica, o che non abbia definito entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro;
–     in caso di reiterata violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata;
–     è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs n. 285/1992, secondo   cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
–     i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Spetta al Prefetto irrogare le sanzioni.

MATERIALI UTILI
Abbiamo predisposto una nuova cartellonistica che potrai affiggere nella tua azienda per informare il personale di questo nuovo obbligo.
SCARICA QUI IL CARTELLO

SI RICORDA CHE
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  • la guarigione dal COVID;
  • l’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

>> I nostri uffici rimangono a disposizione, scrivendo ad assistenza@confcommerciogrosseto.it.

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